Art. 21.
(Attività dei consulenti
sulla sicurezza anticrimine).

      1. I consulenti sulla sicurezza anticrimine sono abilitati ad esercitare le attività di cui agli articoli 6 e 7 in favore di enti, esercizi o aziende teoricamente od effettivamente a rischio. Possono altresì svolgere attività analoghe in favore di altri soggetti che, pur in assenza di obblighi di legge, richiedono servizi di consulenza anticrimine.
      2. Ogni consulente sulla sicurezza anticrimine tiene un registro aggiornato di tutte le consulenze effettuate.
      3. Il registro di cui al comma 2 deve essere custodito in modo riservato e può essere esibito, dietro richiesta scritta, solo a chi ha richiesto le consulenze, per la parte di propria competenza, nonché all'ufficio per la sicurezza privata della questura in cui risiede il cliente che ha richiesto la consulenza o in cui risiede il consulente che l'ha effettuata e all'autorità giudiziaria.
      4. Non può essere svolta contrattualmente opera di consulenza anticrimine da chi non è in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 20.